Che succede se il giudice rileva l’inammissibilità del mezzo di gravame, ma poi lo esamina nel merito?

Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 30.10.2013, n. 24469]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Art. 115 c.p.c.: che succede se parte convenuta afferma che controparte non ha provato l'accadimento ..........

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