Cessione del credito nel corso del giudizio: il successore assume la posizione di parte

Ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l’attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell’art. 111 cod. proc. civ. e non nell’art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo.     Tribunale di Milano, sentenza del 23.7.2018 CondividiPost correlati:Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare per cassazione la sentenza di merito e intervenire nel giudizio di legittimità? Ottobre 12, 2023 Cessione del credito pro solvendo, azione del cessionario verso il ..........

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