Cessione del credito e opposizione all’esecuzione

In caso di cessione del credito azionato, la seconda fase, di merito a cognizione piena, del giudizio di opposizione all’esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) – caratterizzato dall’essere un procedimento bifasico – va introdotto dal debitore opponente mediante atto di citazione notificato al medesimo soggetto che ha agito quale rappresentante sostanziale e processuale del creditore procedente nel processo esecutivo e nei cui confronti è stata sin dall’origine proposta l’opposizione.   Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 1.10.2018   CondividiPost correlati:Sì alla cessione del credito risarcitorio Febbraio 20, 2023 Cessione del credito pro so ..........

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