Cessazione della materia del contendere e contestazione della decisione per questioni di merito

Nel caso in cui il giudizio si sia concluso con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la parte che contesti la decisione del giudice per questioni di merito ha l’onere di censurare anzitutto la pronunzia di cessazione della materia del contendere, essendole altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione, essendo ormai divenuta definitiva la pronunzia, per difetto di impugnazione. Cassazione civile, sezioni seconda, ordinanza del 9.10.2018, n. 24927 CondividiPost correlati:Cessazione della materia del contendere, spese di liete, soccombenza virtuale Aprile 23, 2024 Cessazione della materia del contendere, quando va pronu ..........

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