Cassazione della sentenza con rinvio, liquidazione delle spese

In tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 9.1.2019, n. 316 CondividiPost correlati:Liquidazione delle spese processuali: la Cassazione su discrezionale del giudice e nota delle spese Giugno 28, 2022 Rimessione della causa da parte della Corte di cassazione, giudice del rinvio, spese di lite Febbraio 14, 2022 Sì alla liquidazio ..........

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