Cartella esattoriale, notifica, prova, produzione in giudizio della copia fotostatica della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento

In tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia p ..........

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