Carenza di interesse per gli argomenti ad abundantiam

In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.     Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 27.12.2017, n. 30951 CondividiPost correlati:La perdita di interesse ad agire dell’azione principale determina il venir meno dell’interesse ad agire in riferimento alla domanda di garanzia Settembre 24, 2021 Incapacità a testimoniare e interesse di fatto ad un determinato esito del processo o ad ulterio ..........

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