Canoni di locazione e/o indennità sorti in data successiva al fallimento e ammissione al passivo

Il creditore per canoni di locazione e/o indennità sorti in data successiva al fallimento non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata, mano a mano che questo matura; la condizione per la sua partecipazione al passivo, che segna il momento a partire dal quale decorre il termine di decadenza di una anno per la presentazione della domanda di ammissione, si verifica perciò alla data di compimento del fatto (riconsegna dell’immobile) che determina la definitiva quantificazione del credito. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 16.11.2021, n. 34730 347Download CondividiPost correlati:Istanza di ammissione al passivo, oneri probato ..........

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