Azione per la demolizione di un manufatto realizzato su terreno in comproprietà con il coniuge: litisconsorzio necessario

Se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto realizzato su una striscia di terreno in comproprietà con il coniuge del convenuto, pur se in base all’assunto attoreo soltanto questi è l’autore delle opere, il contraddittorio deve esser integrato nei confronti di entrambi i comproprietari e la relativa violazione è rilevabile anche per la prima volta in cassazione, se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.10.2015, n. 21539] CondividiPost correlati:L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario sostanziale e litisconsorzio necessario processuale Giu ..........

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