Azione del locatore contro il conduttore per il pagamento delle spese condominiali, oneri probatori

In tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l’onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. Tribunale di Roma, sentenza del 1.10.2021 Download CondividiPost correlati:Locazioni, mancato pagamento delle sole spese processuali da ..........

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