Azione cautelare: il requisito del periculum in mora non è soddisfatto dalla dimostrazione del timore di perdere la garanzia del credito

Al fine di integrare la condizione dell’azione cautelare, il timore deve essere particolarmente qualificato, tanto è vero che il dato normativo (art.22, co.1, D.Lgs. n. 472 del 1997) evidenzia esplicitamente che debba trattarsi di un “fondato timore”.Per integrare la condizione dell’azione cautelare, con specifico riferimento al periculum in mora, non è quindi sufficiente la dimostrazione del semplice timore di perdere la garanzia del credito vantato attraverso la prova del rischio con indici di insolvibilità e di indebitamento, per quanto significativi; è necessario, altresì, il riferimento a situazione concrete che siano sintomatiche di un comportamento intenzi ..........

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