Avvocato, codice deontologico forense (doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza): anche il tentativo assume rilievo ai fini disciplinari

Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del Codice Deontologico Forense), ai quali l’avvocato deve improntare la propria attività, fermo restando che anche il tentativo di compiere un atto professionalmente scorretto costituisce condotta lesiva dell’immagine dell’avvocato ed assume rilievo ai fini disciplinari.   Cassazione c ..........

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