Autonomia sostanziale dell’obbligazione di garanzia  rispetto al rapporto principale: no alla sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.

Va confermato, in relazione ai giudizi che investano, separatamente, l’obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale, che la particolare autonomia delle due obbligazioni, pur collegate tra loro dalla comune finalità di un medesimo adempimento, nell’escludere ogni rapporto di pregiudizialità dell’una all’altra, non autorizza neppure il ricorso alla sospensione necessaria del processo, configurabile, per il preciso disposto di cui all’art. 295 c.p.c., nei casi di pendenza di altro procedimento, avente ad oggetto una questione, che dev’essere preventivamente decisa con efficacia di giudicato (l’autonomia sostanziale dell’obbligaz ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi