Ausiliari del giudice, decreto di liquidazione del compenso pronunciato dopo l’estinzione del processo, strumento di tutela

La liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice dev’essere effettuata dal giudice davanti al quale il processo pende: pertanto, una volta dichiarata l’estinzione del processo, il giudice perde il potere di provvedere alla suddetta liquidazione, la quale potrà avvenire solo in esito ad un giudizio ordinario o per ingiunzione. Tuttavia il decreto di liquidazione eventualmente pronunciato dal giudice dopo l’estinzione del processo è viziato ma non abnorme, e dunque è reclamabile entro venti giorni dinanzi al capo dell’ufficio cui appartiene il giudice che l’ha pronunciato, mentre non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. Tribunale di Lec ..........

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