Attore vittorioso in misura inferiore rispetto all’entità del bene, convenuto con posizioni difensive concilianti: compensazione delle spese

In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 dello stesso codice. ..........

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