Associazioni dei consumatori: limiti della legittimazione ad agire

In base alle norme vigenti (artt. 37, 139, 140 Cod. Cons,) alle associazioni dei Consumatori va riconosciuta la legittimazione a chiedere in giudizio di inibire l’uso delle condizioni generali di contratto di cui sia accertata l’abusività ai sensi del Titolo Primo Parte Terza, Cod. Cons. (i.e. ai sensi degli art. 33 ss. Cod. cit.) e di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori (cfr. artt. 20 ss. Cnd. Cons.). Bisogna tuttavia riconoscere che le iniziative delle Associazioni a tutela dei consumatori possono essere accolte, sino al limite ultimo costituito dalla impossibilità di sovrapporre gli effetti della tutela collettiva alle iniziative, demandate al ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi