Art. 96, c. 3, c.p.c. e mancanza di sforzo interpretativo/deduttivo/argomentativo per mettere in discussione con scientificità la giurisprudenza consolidata

Va condannata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del proprio ricorso. Tribunale di Lecce, sentenza del 16.3.2021 Download CondividiPost correlati:Nessuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione con scientificità diritto vi ..........

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