Arbitrato, eccezione d’incompetenza come eccezione di rito in senso stretto e tempestività

L’eccezione d’incompetenza dell’arbitro di cui all’art. 817 c.p.c., comma 2, al di là dell’ipotesi di nullità della clausola compromissoria per vizio suo proprio e genetico relativo a un’ipotesi di controversia non arbitrabile, è da considerarsi quale eccezione di rito in senso stretto, e come tale incontra il limite temporale indicato dall’art. 817 c.p.c., comma 3, solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale, e non per quella parte che, rimasta assente, in sede di impugnazione del lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri.   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.2.2019, n. 5824 C ..........

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