Appello, intervento dei successori della parte originaria

Se è vero che l’intervento in appello è disciplinato dall’art. 344 c.p.c., che, a sua volta, fa riferimento ai presupposti sostanziali che legittimerebbero l’interveniente a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., è altresì indubbio che i successori – a titolo particolare o universale – della originaria parte possono intervenire in giudizio anche non ricorrendo detti presupposti, per l’evidente ragione che la sentenza, facendo stato nei loro confronti pur senza la loro partecipazione in giudizio, può da essi essere impugnata o ad essa essi possono fare espressa adesione dissociando la loro posizione da quella del coerede. &n ..........

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