Appello filtrato: se la domanda si fonda su doglianze non condivisibili, allora è inammissibile
E’ inammissibile la domanda di appello laddove presenti doglianze non condivisibili rispetto a risultanze processuali correttamente valutate in primo grado.
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Sullo stesso tema, si vedano pure:
– Appello filtrato: inammissibile la domanda, se diretta al risarcimento dei meri disagi
– Appello filtrato: l’assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza con nota di Mecacci.
– Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione
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