Appello filtrato: se la domanda si fonda su doglianze non condivisibili, allora è inammissibile

E’ inammissibile la domanda di appello laddove presenti doglianze non condivisibili rispetto a risultanze processuali correttamente valutate in primo grado. Scarica qui la sentenza per esteso in formato PDF >> __________________________________________ Sullo stesso tema, si vedano pure: – Appello filtrato: inammissibile la domanda, se diretta al risarcimento dei meri disagi – Appello filtrato: l’assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza con nota di Mecacci. – Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione ________________________________________ CondividiPost correlati:Prova per presunzioni (deduzione logica che si fonda ..........

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