Appello ex art. 342 c.p.c.: le forme sono comunque libere…

La disposizione dell’art. 342 c.p.c. deve essere interpretata nell’ottica del principio generale (del c.p.c. italiano) della libertà di forme e del suo corollario del raggiungimento dello scopo, che non consentono letture formalistiche della legge processuale e impediscono di ritenere la necessità di formule sacramentali.   Tribunale di Pisa, sentenza del 30.05.2016,  n. 727 CondividiPost correlati:Nel rito del lavoro, le prove del fatto interruttivo della prescrizione non acquisite in primo grado sono ammissibili in appello? Febbraio 1, 2023 Appello inammissibile se le norme citate non sono correlate ad alcun episodio specifico. Emittente e primo prenditore del titolo cambiario, ..........

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