Appello, c.d. effetto espansivo interno, statuizione sulle spese di lite

In base al principio fissato dall’art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (c.d. effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere del giudice di appello di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse; va tuttavia precisato che tale dovere non è violato ove il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una compl ..........

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