Appello ante L. 134/2012: il giudice può rilevare l’inammissibilità per aspecificità dei motivi anche solo in sede di decisione

Nel vigore dell’art. 183 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, e successive modifiche ed in forza dell’applicazione di tale norma al giudizi di appello in forza dell’art. 359 c.p.c., nell’ambito dell’obbligo del giudice di indicare le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, non poteva ritenersi compreso il rilievo della sussistenza dell’inosservanza di un requisito di ammissibilità dell’appello, come la specificità dei motivi di appello ai sensi del testo dell’art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni ..........

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