Appello ammissibile anche se sono ripresi gli argomenti del primo grado

Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. , l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.   Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 27.07.2017 CondividiPost correlati:Processo tributario iniziato in primo grado in modalità cartacea: l’appello notificato a ..........

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