Animale di affezione ferito: no al risarcimento del danno non patrimoniale

Non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della ‘qualità della vita’.     Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.10.2018, n. 26770 CondividiPost correlati:Danno non patrimoniale, liquidazione equitativa, prudente contemperamento dei ..........

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