Accordi diretti con la controparte assistita da altro collega: illecito disciplinare

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, l’avvocato si era recato a casa dei coniugi facendo sottoscrivere ad entrambi un ricorso per separazione consensuale sebbene uno dei due fosse assistito da un collega, ignaro dell’incontro e del contenuto dell’accordo stesso. In applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertiment ..........

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