Accertamento dell’obbligo del terzo e dichiarazione positiva non contestata

Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, la dichiarazione positiva non contestata, resa dal terzo pignorato nell’udienza di comparizione, comporta la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che al giudice di merito è consentito pronunciarsi sulle spese del giudizio [Tribunale di Ivrea, sezione lavoro, sentenza del 3.10.2013]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e onere della prova Luglio 6, 2021 Dichiarazione dell'ufficiale giudiziario di non aver trovato nessuno: non è accertamento dell'effettiva residenza del destinatario, né è attestazione dotata di pubblica fede Ottobre 27 ..........

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