FORMULA: note scritte di prima udienza per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
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DownloadVa enunciato il seguente principio: ai sensi del D.L. n. 34 del 2020, art. 221, comma 4, convertito nella L. n. 77 del 2020 [normativa emergenziale Covid],
Si dispone che l’udienza sia sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5, carattere 12),
Il mancato deposito delle note scritte viene equiparato alla mancata presenza delle parti all’udienza, posto che il deposito delle note sostituisce la partecipazione fisica all’udienza.
Va dato seguito al principio secondo cui la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta
Se nessuna della parti deposita le note scritte, ciò equivale a mancata comparizione delle stesse: se la causa era stata già rinviata, deve ordinarsi la cancellazione della stessa dal ruolo, nonché
Ai sensi del comma 4 dell’art. 221 d.l. 34/2020, se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 cpc.
Oggi
Nella causa de qua, viene disposto che l’udienza “sia sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato
Va affermato quanto segue: l’assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea