Se l’attore non assolve all’onere della prova, la domanda va rigettata indipendentemente dalla scelta del convenuto di non costituirsi in giudizio
La circostanza che l’appellato sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado non esonera l’attore dal provare i fatti costitutivi della propria domanda. Solo una volta dimostrata, da parte di questi, l’esistenza e consistenza del danno, l’onere della prova si sarebbe potuto spostare sul convenuto, tenuta a quel punto a sollevare ogni eccezione ritenuta utile. Ma se l’attore non assolve all’onere posto a suo carico dall’art. 2697 c.c., la domanda va rigettata indipendentemente dalla scelta del convenuto di non costituirsi in giudizio.
Corte di appello di Milano, sentenza del 15.7.2022, n. 2489
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