Eccessività della somma portata nel precetto: l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta
Va confermato il principio secondo cui l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.
Tribunale di Roma, sentenza del 6.5.2020
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