Causalità e concorso colposo
Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, è tenuto a esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest’ultimo nella produzione dell’evento dannoso.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.07.2020, n. 16024
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