Causalità e concorso colposo

Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, è tenuto a esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest’ultimo nella produzione dell’evento dannoso. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  28.07.2020, n. 16024 Download CondividiPost correlati:L'accertamento delle responsabilità in sede penale non preclude l'accertamento e la verifica in sede civile del concorso colposo dei danneggiati Marzo 13, 2023 Causalità colposa: per la causalità si verifica il più probabile che non, mentre per la colpa l’atten ..........

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