Causalità e concorso colposo

Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, è tenuto a esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest’ultimo nella produzione dell’evento dannoso. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  28.07.2020, n. 16024 Download CondividiPost correlati:Fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso: eccezione rilevabile d’ufficio? Aprile 22, 2021 L'accertamento delle responsabilità in sede penale non preclude l'accertamento e la verifica in sede civile del concorso colposo dei ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi