Pignoramento presso terzi e prescrizione

Vanno enunciati i seguenti principi di diritto: l’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., commi 1, 2 e 3 e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato; con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 c.c ..........

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