Domanda di revocazione e principio del contraddittorio

Va affermato il seguente principio di diritto: poichè, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 è cristallizzata per l’intero giudizio la legittimazione dell’organo dell’Amministrazione statale centrale in concreto evocato in giudizio per il quale, costituendosi, l’Avvocatura erariale non abbia fatto constare il difetto di legittimazione, la domanda di revocazione di sentenza che quell’organo abbia considerato parti in senso anche solo formale va proposta esclusivamente contro quelle che tale veste hanno assunto nel grado di giudizio concluso con la sentenza impugnata; pertanto, la proposizione della domanda di revocazione contro i differenti Ministeri già ..........

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