Rimessione in termini, decadenza per causa non imputabile alla parte istante, fattore estraneo alla sua volontà, prova, necessità

La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte istante, perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.3.2018, n. 5804 CondividiPost correlati:Perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali, esito negativo dei controlli successivi alla seconda PEC, errore non imputabile al depositante,… Gennaio 30, 2024 Documento venuto ad esistenza dop ..........

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