Reclamo cautelare e Processo Civile Telematico: possibile la scelta fra il deposito in forma telematica o in forma cartacea. Contrasto giurisprudenziale tra Asti e Torino

Il ricorso per reclamo cautelare principale ha natura di atto introduttivo del relativo giudizio e può quindi essere depositato, a scelta del ricorrente, in forma telematica o in forma cartacea [in senso contrario, Tribunale di Torino, sezione terza, ordinanza del 6.3.2015]. Quand’anche qualificato come proveniente da parte già costituita, il relativo deposito cartaceo è comunque ammissibile in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) È ammissibile la proposizione di reclamo incidentale, per applicazione analogica dell’art. 333 c.p.c. Nel caso di reclamo incidentale tardivo, in mancanza di espressa previsione normativa e tenuto conto delle peculiarità del procedimento cautelare, esso deve essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui sorge per il reclamato l’interesse ad impugnare, vale a dire dalla notificazione del reclamo
[Tribunale di Asti, sezione prima, ordinanza del 23.3.2015].

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N.d.R.: Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Fabrizio TESTA – Referente informatico COA Cuneo – Centro Studi Processo Telematico

 

 

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