Procedimento di separazione o di divorzio: il provvedimento ex art. 709-ter c.p.c. emesso dal giudice istruttore non è reclamabile

Il provvedimento ex art. 709 ter emesso dal giudice istruttore non è reclamabile. Pertanto, va dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui si è dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. nell’ambito di un giudizio di separazione. In particolare, l’art. 709 ter, al comma 3, va intesa nel senso che deve essere esperito l’appello (avverso le sentenze di separazione e divorzio che contengano provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c.), il reclamo ex art. 739 c.p.c. (avverso i decreti di modifica, nonché avverso i decreti emanati ad esito di un’autonoma istanza ex art. 709 ter c.p.c.) e il reclamo ex art. 708, comma 4, c.p.c. (avverso i provvedimenti eventualmente assunti con l’ordinanza presidenziale); quanto poi all’ipotesi in cui le misure de quibus siano adottate con ordinanza dal giudice istruttore nel corso di un procedimento di separazione o di divorzio (questione oggetto di soluzioni contrastanti in dottrina ed in giurisprudenza), non è invece condivisibile l’impiego di strumenti quali il reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c. o il reclamo previsto dall’art. 708 c.p.c.

Tribunale di Locri, ordinanza del 4.10.2017, dott.ssa A. STILO

 

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