Controversie insorte tra genitori in ordine a responsabilità genitoriale: che succede ora (dopo Cartabia) con l’abrogazione dell’art. 709 ter c.p.c.? Ecco 3 soluzioni possibili.

A seguito della riforma, non è agevole stabilire quale sia l’istituto utilizzabile ai casi di soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che l’ipotesi, prima disciplinata dagli artt. 337 ter, terzo comma, terzo periodo c.c. e, per l’appunto art. 709 ter, primo comma, c.p.c. non è espressamente contemplata dalle nuove norme.

Infatti se può ritenersi che, prima dell’udienza di prima comparizione, per risolvere il contrasto tra i genitori su tali questioni si possa avanzare richiesta di provvedimento indifferibile, se l’esigenza sorge dopo la prima udienza le alternative sono almeno tre ovvero:

– ritenere che si debba ancora ricorrere ad una richiesta di provvedimenti indifferibili;

– applicare l’art. 473 bis. 38, che si riferisce anche alle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale;

– applicare l’art. 473 bis. 39, norma che ricalca il 709 ter c.p.c. senza però più far riferimento alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Tribunale Verona, Sez. delle persone, dei minori e della fam., ordinanza del 5.5.2023 (Giudice Massimo VACCARI)

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