Abolitio criminis ha solo effetti penali?

In caso di abolitio criminis l’eventuale sentenza penale che dichiari l’assoluzione dell’imputato non interessa i capi civili, rispetto ai quali l’abolizione della fattispecie incriminatrice non produce effetto, limitandosi a interessare, per espressa previsione dell’art. 2, comma 2, i soli effetti penali.     Tribunale di Firenze, sezione seconda, sentenza del 3.7.2017 CondividiPost correlati:Esecuzione presso terzi: il creditore non può invocare gli effetti della ficta confessio (art. 548, c. 1, c.p.c.) se ha negato (con dolo o colpa) di avere già ricevuto la… Dicembre 2, 2021 La giurisprudenza ha funzione dichiarativa e non creativa: prima l’inte ..........

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