Le problematiche connesse con il nuovo rito per i licenziamenti

di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.

Compensazione: è eccezione in senso stretto

La parte convenuta non può sollevare l’eccezione di compensazione all’interno della comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza di prima comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., consistendo in un’eccezione di merito in senso stretto non rilevabile ex officio. In tal maniera la parte convenuta incorre in una delle decadenze di cui all’art. 167, co. II, c.p.c., comprendente domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili ex officio. L’istituto giuridico della “responsabilità processuale aggravata” (o da “lite temeraria”) di cui all’art. 96 del codice di rito civile è integrato dal comportamento della parte processuale agente o resistente in giudizio mediante la tenuta di un comportamento qualificato dall’elemento soggettivo della “mala fede” (consistente nella chiara consapevolezza della totale infondatezza della pretesa fatta valere) ovvero della “colpa grave” (concretantesi nella leggerezza adottata dalla parte processuale nella valutazione dell’infondatezza della propria pretesa, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza).

Commento alla sentenza del Tribunale ordinario civile di Taranto, Sezioni II, del 17 settembre 2012

Sull’eccezione di compensazione non proponibile all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. e sui comportamenti integranti responsabilità processuale aggravata (o da lite temeraria).

di Paolo Baiocchetti[1]

Spese giudiziali civili e DM. 20 luglio 2012, n.140

di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.

Le alternative al giudizio e l’economia di mercato, alla luce della sentenza n.272/2012 della Corte Costituzionale

(di Piero Sandulli, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Teramo) – Sommario:1. Posizione del problema. 2. Il tempo della mediazione. 3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012. 4. Lo scenario lasciato dalla decisione della Corte e le sue conseguenze. 5. La cultura della pacificazione. 6. La riforma del processo. 7. Conclusioni.

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