La nuova procedura esecutiva mobiliare presso terzi

-Avv. Paolo F. Cuzzola[1]– La legge 24 dicembre 2012, n. 228 denominata: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ha modificato alcune norme relative alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi, tra cui la più rilevante è senza dubbio l`inserimento della regola per cui la mancata dichiarazione del terzo sia da considerarsi come riconoscimento di un credito non contestato.

Sospensione: solo in caso di pregiudizialità in concreto ed attuale

La sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione.

Giurisprudenza pacifica sul caso? Il giudice può dimezzare il compenso spettante all’avvocato

Quando il caso proposto all’attenzione del giudicante è confortato da giurisprudenza pacifica ed inequivoca, il giudice – alla luce degli artt. 4 e 10 del D.M. 140/2012 – può abbassare il compenso dovuto all’avvocato, anche al di sotto dei minimi tariffari.

Responsabilità solidale nei confronti del danneggiato tra gli autori del fatto illecito ed il responsabile civile: non è litisconsorzio necessario

Massima

La responsabilità solidale nei confronti del danneggiato tra gli autori del fatto illecito ed il responsabile civile non dà luogo al litisconsorzio necessario.

Nuovo Pignoramento presso terzi dopo la Legge 228/2012: lo schema della prima udienza

La Legge del 24.12.2012 n. 228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24.12.2012 n. 302, ha sostituito integralmente il precedente art. 548 c.p.c. La nuova prima udienza è stata significativamente innovata, soprattutto per i casi di controversie aventi per oggetto crediti di lavoro.

Neanche il processo per danno da irragionevole durata è di durata ragionevole: sì all’equa riparazione!

Il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello (ed eventualmente, in sede di impugnazione) è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001.

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