Sospetta incostituzionalità del potere sanzionatorio ex art. 283 c.p.c.

(di Antonio Romano) – L’art. 27 comma 1 lett. a della legge n. 183 del 2011 ha modificato l’art. 283 del codice di procedura civile statuendo che se l’istanza di inibitoria è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. Viene precisato, tuttavia, che l’ordinanza con cui il giudice commina la sanzione pecuniaria è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio di appello.

Tutela cautelare atipica ex art.700 c.p.c.: attivabile per cancellare un’ipoteca

La tutela d’urgenza del diritto di credito può essere riconosciuta solo qualora si sia in presenza di un pregiudizio economico, dipendente dalla lesione del diritto fatto valere in giudizio, non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario del danno, come accade qualora dal mancato adempimento della obbligazione pecuniaria derivi, quale conseguenza immediata e diretta, lo stato di insolvenza o il fallimento del creditore, oppure nel caso di impossibilità o estrema difficoltà di determinare esattamente la misura del risarcimento ove gli effetti pregiudizievoli dovessero persistere nel tempo, sì da non poter assicurare la reintegrazione della posizione giuridica che si assume lesa.

Transformers: che succede quando muta il titolo esecutivo nel corso del processo esecutivo?

Nel sistema vigente opera il principio che il titolo esecutivo, quale condizione necessaria dell’azione esecutiva, deve esistere già nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell’atto di precetto, che non si può formare successivamente all’inizio del processo esecutivo e che deve permanere fino alla conclusione di questo.

Motivazione della sentenza: il giudice risponde anche implicitamente

Al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

La c.t.u. non è mezzo di prova… ma può diventare fonte oggettiva di prova

La consulenza tecnica d’ufficio, anche se non costituisce, in linea di massima, mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.

Impugnazione e decorso del termine breve: il caso dell’estrazione di copia

Allorquando la legge prevede che un determinato effetto sul procedimento, come la provocazione del decorso del termine per l’impugnazione debba essere realizzato in un certo modo, l’individuazione di atti o comportamenti equipollenti dev’essere fatta ricercando se tali atti siano tali non solo sotto il profilo del contenuto, ma anche sotto quello funzionale.

Sentenza fondata su due argomenti, ma l’impugnazione ne critica uno solo: inammissibile perché il giudicato si è già formato

Allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse.

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