Le problematiche connesse con il nuovo rito per i licenziamenti

di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.

Sospensione: solo in caso di pregiudizialità in concreto ed attuale

La sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione.

Il nuovo regime processuale della litispendenza internazionale. Nota a Cassazione civile Sezioni Unite, n. 21108 del 20.11.2012

di Marco Mecacci e Silvia Mensi – Con la sentenza n. 21108 del 28.11.2012 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno radicalmente mutato, si potrebbe dire rivoluzionato, la consolidata interpretazione dell’art. 7 L. 218/1995, sia per quanto attiene alla rilevabilità su impulso di parte della litispendenza internazionale, sia per quanto attiene alla necessità da parte del giudice italiano investito della questione, di dare conto nella sua decisione degli esiti dell’esame prognostico condotto alla luce degli artt. 64 e ss. della l. 218/1995[1].

Le alternative al giudizio e l’economia di mercato, alla luce della sentenza n.272/2012 della Corte Costituzionale

(di Piero Sandulli, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Teramo) – Sommario:1. Posizione del problema. 2. Il tempo della mediazione. 3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012. 4. Lo scenario lasciato dalla decisione della Corte e le sue conseguenze. 5. La cultura della pacificazione. 6. La riforma del processo. 7. Conclusioni.

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