Ammissibili le sentenze della terza via per questioni di puro diritto

Il rilievo di ufficio dell’inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all’art. 384 cod. proc. civ., comma 3, (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), perchè la norma è da riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito, risultando nell’elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all’art. 384 cit. e all’art. 101 cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l’interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto.

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