L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile
L’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere
L’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere
di Avv. Maurizio Villani[1] e Avv. Idalisa Lamorgese[2]
INDICE
Introduzione.
3.1 La Giurisprudenza di Cassazione.
Conclusioni.
Premessa – Con D.L. 98/11[1] convertito, con modifiche, dalla L. 111/11, il legislatore ha introdotto l’obbligo in capo al contribuente che intende proporre ricorso alla Autorità Giudiziaria[2] avverso gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate aventi un valore non superiore ad € 20.000,00 e notificati successivamente al 1 aprile 2012 di presentare un’istanza di reclamo/mediazione precontenziosa alla Direzione Provinciale che ha emesso l’atto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, che deve contenere, in quanto anticipatorio del successivo eventuale giudizio, i contenuti formali propri del ricorso e, pertanto, dovrà essere indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, contenere i dati anagrafici del contribuente, il C.F. del difensore, la procura, l’elezione di domicilio ove il contribuente intenda ricevere le comunicazioni e i difensori dovranno indicare la PEC; precisare il petitum e la causa petendi, allegare l’atto impugnato e i documenti richiamati nel ricorso.
di Rocchina Staiano
Avvocato, Titolare dello Studio Legale Staiano in Salerno; Prof. a contratto in Medicina del Lavoro, Univ. Teramo).