Fideiussione: il commento di Mauro Tosoni alla sentenza 180/2013
Commento alla ordinanza della Corte di Cassazione, sezione sesta, n. 180 del 7.1.2013
di Mauro Tosoni[1]
Commento alla ordinanza della Corte di Cassazione, sezione sesta, n. 180 del 7.1.2013
di Mauro Tosoni[1]
La sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione.
Commento alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione terza, del 10.9.2012[1]
Di Francesca Imposimato
di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.
(di Paolo F. Cuzzola) – La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il delicato argomento relativo alla possibilità, per una coppia di omosessuali, di poter crescere un bambino. (Corte di Cassazione Prima Sezione Civile – Sentenza n. 601 depositata l’11 gennaio 2013).
di Marco Mecacci e Silvia Mensi – Con la sentenza n. 21108 del 28.11.2012 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno radicalmente mutato, si potrebbe dire rivoluzionato, la consolidata interpretazione dell’art. 7 L. 218/1995, sia per quanto attiene alla rilevabilità su impulso di parte della litispendenza internazionale, sia per quanto attiene alla necessità da parte del giudice italiano investito della questione, di dare conto nella sua decisione degli esiti dell’esame prognostico condotto alla luce degli artt. 64 e ss. della l. 218/1995[1].
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 28.11.2012, n. 21108
La Legge del 24.12.2012 n. 228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24.12.2012 n. 302, ha sostituito integralmente il precedente art. 548 c.p.c. La nuova prima udienza è stata significativamente innovata, soprattutto per i casi di controversie aventi per oggetto crediti di lavoro.