Massimario di Diritto Processuale Civile 2012
Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano
2012Un anno di Giurisprudenza delle Alte Corti
Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano
2012Un anno di Giurisprudenza delle Alte Corti
Commento alla ordinanza della Corte di Cassazione, sezione sesta, n. 180 del 7.1.2013
di Mauro Tosoni[1]
Commento alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione terza, del 10.9.2012[1]
Di Francesca Imposimato
di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 28.11.2012, n. 21108
Il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello (ed eventualmente, in sede di impugnazione) è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001.
TRIBUNALE DI
Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo