Spese giudiziali civili e DM. 20 luglio 2012, n.140

di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.

Responsabilità solidale nei confronti del danneggiato tra gli autori del fatto illecito ed il responsabile civile: non è litisconsorzio necessario

Massima

La responsabilità solidale nei confronti del danneggiato tra gli autori del fatto illecito ed il responsabile civile non dà luogo al litisconsorzio necessario.

Neanche il processo per danno da irragionevole durata è di durata ragionevole: sì all’equa riparazione!

Il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello (ed eventualmente, in sede di impugnazione) è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001.

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