La Legge di stabilità 2013 stupisce ancora: se l’impugnazione è rigettata, scatta la sanzione pecuniaria

La parte – che si vede respinta la domanda di impugnazione – e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. E’ questa una delle novità della Legge n. 228 del 24.12.2012, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012, in vigore dal 30 gennaio 2013. Questo il contenuto del comma 1quater del nuovo art. 13 del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012. 1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ ..........

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