Rito del lavoro, rifiuto del datore di intraprendere la procedura conciliativa, conseguenze sui termini decadenziali

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione alle commissioni di conciliazione istituite presso la Direzione provinciale del lavoro, opera l’art. 410 c.p.c., comma 5 e ss., in base al quale copia della richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa parte istante, alla controparte. Se il datore di lavoro intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonchè le eventuali domande in via riconvenzio ..........

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