Litisconsorzio facoltativo proprio, l’appello proposto da una sola delle due non giova all’altra: non ha quindi luogo il regolamento delle spese

La domanda di condanna al pagamento della provvigione per l’opera di mediazione svolta, proposta dal mediatore nei confronti di ciascuna parte dell’affare, dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo proprio (per comunanza di titolo), e dunque a cause scindibili in appello; pertanto, ove entrambe le parti dell’affare siano risultate soccombenti in primo grado, l’appello proposto da una sola delle due non giova all’altra, nei cui confronti, in difetto d’impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in giudicato; con l’ulteriore conseguenza che nei confronti di quella parte, quale che sia l’esito dell’appello tr ..........

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